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SISMA BONUS: 

 

(luglio 2019) 

 

LE DETRAZIONI PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI 

 

1. INTRODUZIONE……………………………………………………………………….. 2 

2. IL SISMA BONUS ……………………………………………………………………… 4 

Misura e ripartizione della detrazione ……………………………………………………….. 4 

I maggiori benefici quando si riduce il rischio sismico ……………………………………. 5 

A chi spetta ………………………………………………………………………………………. 6 

Altre regole per avere l’agevolazione ……………………………………………………….. 7 

Lo sconto sul corrispettivo dovuto …………………………………………………………… 8 

3. INTERVENTI CONDOMINIALI ……………………………………………………….. 9 

Le maggiori detrazioni …………………………………………………………………………. 9 

La cessione del credito …………………………………………………………………………. 9 

Interventi combinati per riduzione rischio sismico e riqualificazione energetica…… 12 

4. ACQUISTO DI CASE ANTISISMICHE …………………………………………….. 13 

Quando si può avere la detrazione ………………………………………………………… 13 

La cessione del credito ……………………………………………………………………….. 13 

5. IL QUADRO RIASSUNTIVO DEI BENEFICI FISCALI …………………………… 14 

6. I DOCUMENTI UTILI ………………………………………………………………… 16 

7. PER SAPERNE DI PIÙ: NORMATIVA E PRASSI …………………………………. 17

 

 

1. INTRODUZIONE 

 

Nell’ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio rientrano tra le spese detraibili 

anche quelle sostenute per realizzare interventi antisismici, con particolare riguardo 

all’esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici. 

 

L’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) 

prevede per questi interventi una detrazione del 36%, da ripartire in 10 quote annuali, 

su un importo massimo di spesa di 48.000 euro. Fino al 31 dicembre 2019, salvo che 

non intervenga una nuova proroga, questa percentuale è stata elevata al 50% e la 

spesa massima a 96.000 euro. 

 

Per gli interventi di adozione di misure antisismiche, tuttavia, il decreto legge n. 

63/2013 ha introdotto il cosiddetto “sisma bonus”, prevedendo detrazioni maggiori e 

regole più specifiche per usufruirne. 

 

A seconda del risultato ottenuto con l’esecuzione dei lavori, della zona sismica in cui si 

trova l’immobile e della tipologia di edificio, sono concesse detrazioni differenti. Per le 

spese sostenute tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, la percentuale di 

detrazione può arrivare fino all’85% e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari 

importo. 

 

Rispetto alle regole in vigore fino al 31 dicembre 2016, la norma ha esteso i benefici 

agli immobili ubicati in zona sismica 3, ha ridotto alla metà il periodo di fruizione della 

detrazione e ha incluso fra gli edifici a cui riferire l’agevolazione gli immobili 

residenziali diversi dall’abitazione principale. 

 

Le detrazioni possono essere usufruite anche dai soggetti passivi Ires e, dal 2018, 

dagli Istituti autonomi per le case popolari e dagli enti che hanno le stesse finalità 

sociali, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa. 

 

Per gli interventi condominiali è possibile cedere il corrispondente credito, in 

alternativa alla fruizione della detrazione. 

 

Inoltre, con l’entrata in vigore del decreto legge n. 34/2019 (articolo 10, comma 2), 

per gli interventi di adozione di misure antisismiche è stata prevista la possibilità di 

optare, invece che per la detrazione, per un contributo di pari ammontare sotto forma 

di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli 

interventi. 

 

Infine, dal 2017 è stata prevista una nuova detrazione per l’acquisto di case 

antisismiche nei Comuni che si trovano in zone classificate a “rischio sismico 1” e la 

possibilità di cedere il corrispondente credito. Il decreto legge n. 34/2019 ha poi 

esteso la detrazione anche alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3. 

 

In questa guida sono indicate le informazioni utili per verificare quando, per gli 

interventi le cui procedure di autorizzazione sono state attivate dal 1° gennaio 2017, è 

possibile usufruire del “Sisma bonus”. 

 

Per conoscere modalità e adempimenti per richiedere, invece, le detrazioni previste 

per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (tra i quali i lavori antisismici che 

non rientrano nel “sisma bonus”) si rinvia alla guida “Ristrutturazioni edilizie: le 

agevolazioni fiscali”. 

 

 

2. IL SISMA BONUS 

 

Dal 1° gennaio 2017 sono state introdotte regole specifiche per usufruire della 

detrazione delle spese sostenute per gli interventi antisismici le cui procedure di 

autorizzazione sono state attivate a partire dalla stessa data. 

 

Anzitutto, l’agevolazione fiscale può essere usufruita per interventi realizzati su tutti gli 

immobili di tipo abitativo (non soltanto, come in precedenza, su quelli adibiti ad 

abitazione principale) e su quelli utilizzati per attività produttive. 

 

Inoltre, le opere devono essere realizzate su edifici che si trovano nelle zone sismiche 

ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3, facendo riferimento all’ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel 

supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003). 

 

Tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e la 

verifica sismica degli immobili. 

 

Per costruzioni adibite ad attività produttive si intendono le unita immobiliari in cui si 

svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non 

commerciali. 

 

Misura e ripartizione della detrazione 

 

Per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di 

adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate 

a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%. 

 

La detrazione va calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità 

immobiliare per ciascun anno e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari 

importo, nell’anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi. 

 

Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente 

considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla 

pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite 

previsto per l’unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio. 

 

Qualora gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di 

interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del calcolo del limite massimo delle spese 

ammesse a fruire della detrazione si deve tener conto anche delle spese sostenute 

negli stessi anni per le quali si è già usufruito della detrazione. 

 

Questo vincolo non si applica se in anni successivi sono effettuati interventi 

autonomamente certificati dalla documentazione richiesta dalla normativa edilizia 

vigente, cioè non di mera prosecuzione di quelli iniziati in anni precedenti. 

 

Se sullo stesso edificio vengono effettuati interventi di natura diversa, per esempio, 

interventi antisismici e lavori di manutenzione straordinaria, il limite di spesa 

agevolabile è unico (96.000 euro annuali) in quanto riferito all’immobile (risoluzione n. 

147 del 29 novembre 2017). 

 

 

ATTENZIONE 

 

Anche per i lavori antisismici, come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, 

vale il principio secondo cui l’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria 

inferiore ad esso collegati (risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017). La detrazione 

prevista per gli interventi antisismici può quindi essere applicata, per esempio, anche alle 

spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento di pavimenti, 

eccetera) e straordinaria, necessarie al completamento dell’opera. 

 

I maggiori benefici quando si riduce il rischio sismico 

 

Si può usufruire di una maggiore detrazione nei seguenti casi: 

 

• quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico, 

che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta 

nella misura del 70% delle spese sostenute 

• se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione 

spetta nella misura dell’80% delle spese sostenute. 

 

Il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 febbraio 2017 ha 

stabilito le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni e le 

modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli 

interventi effettuati. 

 

In particolare, il progettista dell’intervento strutturale deve asseverare (secondo il 

modello contenuto nell’allegato B del decreto) la classe di rischio dell’edificio prima dei 

lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato. 

 

Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, se nominato per legge, dopo 

l’ultimazione dei lavori e del collaudo, devono attestare la conformità degli interventi 

eseguiti al progetto depositato. 

 

Anche quando si usufruisce delle detrazioni maggiorate del 70 e dell’80% è 

obbligatorio ripartire la detrazione in 5 rate annuali di pari importo. La norma, infatti, 

non prevede la possibilità di scegliere il numero di rate in cui ripartire il beneficio. 

 

Resta ferma la possibilità di avvalersi dell’agevolazione prevista dall’art. 16-bis, 

comma 1, lett. i) del Tuir (per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio), 

fruendo della detrazione del 50% della spesa da ripartire in 10 rate di pari importo 

(risoluzione n. 147/E del 29 novembre 2017). 

 

Demolizione e ricostruzione di edifici 

 

Gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni 

private o ad attività produttive sono ammessi alle maggiori detrazioni previste per gli 

interventi antisismici qualora concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e 

non un intervento di nuova costruzione e se rispettano tutte le condizioni previste dalla 

norma agevolativa (art. 16 del decreto legge n. 63/2013). 

 

Per avere la detrazione è necessario, pertanto, che dal titolo amministrativo che 

autorizza i lavori risulti che l’opera consista in un intervento di conservazione del 

patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione (risoluzione n. 

34/E del 27 aprile 2018). 

 

 

A chi spetta 

 

La detrazione può essere usufruita sia dai soggetti passivi Irpef sia dai soggetti passivi 

Ires che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, a condizione che 

possiedano o detengano l’immobile in base a un titolo idoneo e che le spese siano 

rimaste a loro carico. 

 

 

I CONTRIBUENTI IRPEF 

 

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul 

reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. 

 

L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti 

reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne 

sostengono le relative spese: 

 

• proprietari o nudi proprietari 

• titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) 

• locatari o comodatari 

• soci di cooperative divise e indivise 

• imprenditori individuali, per gli immobili adibiti ad attività produttive 

• soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata 

(società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi 

equiparati, imprese familiari). 

 

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di 

bonifici e fatture: 

 

• il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto 

dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo 

grado) 

• il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge 

• il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei 

diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo 

giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili) 

 

• il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi 

né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° 

gennaio 2016. 

 

In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le 

abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile. 

 

 

ALTRI CONTRIBUENTI 

 

La detrazione delle spese sostenute per gli interventi di adozione di misure 

antisismiche spettano anche ai soggetti passivi Ires. 

 

Dal 2018, inoltre, le detrazioni possono essere usufruite anche: 

 

• dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati 

• dagli enti che hanno le stesse finalità sociali dei predetti istituti; questi enti devono 

essere stati costituiti ed essere già operanti alla data del 31 dicembre 2013 nella 

forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di 

“in house providing”. 

 

Le detrazioni spettano per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà, o 

gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. 

 

• dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su 

immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. 

 

II sisma bonus si applica anche per gli interventi antisismici eseguiti su immobili 

residenziali e a destinazione produttiva posseduti da società non utilizzati direttamente 

ma destinati alla locazione (risoluzione n. 22/E del 12 marzo 2018). 

 

Altre regole per avere l’agevolazione 

 

L’agevolazione per i lavori antisismici, come quella per il recupero del patrimonio 

edilizio, può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno e va suddivisa fra tutti i 

soggetti che ne hanno diritto. 

 

Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio, il beneficio compete con 

riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministrazione del 

condominio. 

 

In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui 

imputabile, a condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al 

condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi. 

 

Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti 

dell’imposta dovuta per l’anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme 

eccedenti l’imposta. 

 

Il contribuente che, pur avendone diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o 

più anni (per esempio, per incapienza o perché esonerato dalla presentazione della 

 

dichiarazione dei redditi), nei successivi periodi d’imposta può comunque beneficiare 

della detrazione, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente. 

 

COME SI RICHIEDE 

 

Per richiedere il sisma bonus occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati 

catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli 

estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo (per esempio, contratto di 

locazione) e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione. 

 

Non è obbligatorio indicare nuovamente i dati identificativi degli immobili se questi 

sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei redditi presentate con riferimento a 

precedenti periodi d’imposta. 

 

Per gli interventi sulle parti comuni di edifici residenziali, è sufficiente per i singoli 

condòmini indicare il codice fiscale del condominio. I dati catastali dell’immobile, 

infatti, sono riportati dall’amministratore di condominio nella sua dichiarazione dei 

redditi. 

 

COME PAGARE LE SPESE 

 

Per fruire delle detrazioni è necessario che i pagamenti siano effettuati con l’apposito 

bonifico “dedicato”, bancario o postale (anche “on line”), dal quale risulti: 

 

• la causale del versamento 

• il codice fiscale del beneficiario della detrazione 

• il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico 

è effettuato. 

 

Lo sconto sul corrispettivo dovuto 

 

Con l’entrata in vigore del decreto legge n. 34/2019 (articolo 10, comma 2), per gli 

interventi di adozione di misure antisismiche è stata prevista la possibilità di optare, 

invece che per la detrazione, per un contributo di pari ammontare sotto forma di 

sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. 

 

A quest’ultimo verrà rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare 

esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo. 

 

Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha, a sua volta, la facoltà di cedere il credito 

d’imposta ai suoi fornitori di beni e servizi. Sono escluse ulteriori cessioni da parte di 

questi ultimi. 

 

Non è possibile, tuttavia, cedere il credito a istituti di credito e a intermediari 

finanziari. 

 

Un provvedimento del direttore dell’Agenzia definirà le modalità attuative di questa 

nuova disposizione. 

 

 

3. INTERVENTI CONDOMINIALI 

 

Le maggiori detrazioni 

 

Anche per gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali 

sono previste detrazioni più elevate se, a seguito della loro realizzazione, si è ottenuto 

una riduzione del rischio sismico. 

 

In particolare, le detrazioni spettano nelle seguenti misure: 

 

• 75% delle spese sostenute, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore 

• 85% delle spese sostenute, quando si passa a due classi di rischio inferiori. 

 

La detrazione va calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro 

moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e va ripartita in 5 

quote annuali di pari importo. 

 

L’importo massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto 

anche delle eventuali pertinenze delle unità immobiliari. 

 

Per esempio, se l’edificio è composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze 

autonomamente accatastate, la detrazione si calcola su un importo massimo di spesa 

di 768.000 euro (96.000 euro x 8 unità). Essa sarà attribuita ai condòmini in base ai 

millesimi di proprietà o sulla base dei diversi criteri stabiliti dall’assemblea. 

 

La cessione del credito 

 

Dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione del 75 o dell’85%, tutti i beneficiari 

(soggetti Irpef e Ires) possono scegliere di cedere il corrispondente credito ai fornitori 

che hanno effettuato gli interventi o ad “altri soggetti privati” (persone fisiche, anche 

se esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti). 

 

Non è possibile, invece, cederlo a istituti di credito, intermediari finanziari e 

amministrazioni pubbliche. 

 

La possibilità di cedere il credito riguarda tutti i potenziali beneficiari della detrazione, 

compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al 

versamento dell’imposta. 

 

Hanno la stessa facoltà, inoltre, i soggetti Ires e i cessionari del credito che possono, a 

loro volta, cedere il credito ottenuto. 

 

Con la circolare n. 17/E del 23 luglio 2018, l’Agenzia delle entrate ha specificato che 

anche per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli 

interventi relative all’adozione di misure antisismiche sono valide le disposizioni 

 

contenute nella precedente circolare n. 11/E del 18 maggio 2018, dettate in materia di 

cessione del credito per interventi di efficienza energetica. 

 

In particolare, quest’ultimo documento ha precisato che: 

 

• la cessione del credito deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione 

successiva a quella originaria 

• per “altri soggetti privati” devono intendersi i soggetti diversi dai fornitori, che 

siano comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. 

 

Per esempio, per i lavori condominiali la detrazione potrà essere ceduta nei 

confronti degli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi 

interventi (comproprietari, proprietari di altre unità delle stesso edificio) o, più in 

generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari 

appartenenti a un gruppo, nei confronti delle altre società del gruppo, ad 

esclusione, tuttavia, per i soggetti diversi da quelli che si trovano nella “no tax 

area”, degli istituti di credito e degli intermediari finanziari. 

 

Le modalità di cessione della detrazione sono state definite con provvedimento del 

Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 giugno 2017, di seguito riepilogate. 

 

 

IL CREDITO CEDIBILE 

 

Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o sulla base della spesa 

approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui 

imputabile, o sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, 

anche sotto forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui 

imputabile. La cessione deve riguardare l’intera detrazione in quanto il condomino non 

può cedere rate residue di detrazione. 

 

COME AVVIENE LA CESSIONE 

 

Il condomino che cede il credito, se i dati della cessione non sono già stati indicati 

nella delibera condominiale che approva gli interventi, deve comunicare 

all’amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di 

riferimento, l’avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del 

cessionario, indicando, oltre ai propri dati, la denominazione e il codice fiscale di 

quest’ultimo. 

 

L’amministratore del condominio effettua le seguenti operazioni: 

 

• comunica annualmente all’Agenzia delle entrate i dati del cessionario, 

l’accettazione da parte di quest’ultimo del credito ceduto e l’importo dello stesso, 

spettante sulla base delle spese sostenute dal condominio entro il 31 dicembre 

dell’anno precedente. 

 

In mancanza di questa comunicazione la cessione del credito è inefficace 

 

• consegna al condomino la certificazione delle spese a lui imputabili, indicando il 

protocollo telematico con il quale ha effettuato la comunicazione all’Agenzia. 

 

I condòmini appartenenti ai cosiddetti “condomini minimi” che, non avendo l’obbligo di 

nominare l’amministratore, non vi abbiano provveduto, possono cedere il credito 

incaricando un condomino di effettuare gli adempimenti con le stesse modalità 

previste per gli amministratori. 

 

L’Agenzia delle entrate rende visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito che 

gli è stato attribuito. Tale credito potrà essere utilizzato solo dopo la relativa 

accettazione, che deve avvenire attraverso le funzionalità rese disponibili nello stesso 

“Cassetto fiscale”. 

 

Le informazioni sull’accettazione del credito da parte del cessionario sono rese visibili 

anche nel “Cassetto fiscale” del cedente. 

 

Chi riceve il credito può cederlo, in tutto o in parte, solo dopo che tale credito è 

divenuto disponibile. 

 

Il credito d’imposta diventa disponibile dal 10 marzo (dal 20 marzo per le spese 

sostenute dal 1° gennaio 2019) del periodo d’imposta successivo a quello in cui il 

condominio ha sostenuto la spesa e nei limiti in cui il condomino cedente abbia 

contribuito al relativo sostenimento per la parte non ceduta sotto forma di credito 

d’imposta. 

 

Il credito ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo (dal 20 marzo per le 

spese sostenute dal 1° gennaio 2019) del periodo d’imposta successivo a quello in cui 

il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo. 

 

Se il cessionario cede, a sua volta, il credito ricevuto, deve darne comunicazione 

all’Agenzia delle entrate utilizzando le funzionalità telematiche rese disponibili dalla 

stessa Agenzia, che attribuirà il credito al nuovo cessionario con la procedura prima 

descritta. 

 

UTILIZZO DEL CREDITO RICEVUTO E CONTROLLI DELL’AGENZIA 

 

Il credito d’imposta attribuito al cessionario, che non sia oggetto di successiva 

cessione, va ripartito in 5 quote annuali di pari importo. Tali quote sono utilizzabili in 

compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici 

dell’Agenzia delle entrate. 

 

Il successivo cessionario lo utilizza in compensazione sulla base delle rate residue. 

 

Se l’importo del credito d’imposta utilizzato risulta superiore all’ammontare disponibile, 

anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo modello F24 è scartato. Lo 

scarto è comunicato a chi ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta, 

consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. 

 

La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni 

successivi, ma non può essere richiesta a rimborso. 

 

Con la risoluzione n. 58/E del 25 luglio 2018, l’Agenzia delle entrate ha istituito il 

codice tributo da indicare nel modello F24 per usufruire del credito (codice tributo 

“6891” denominato “sismabonus”) e ha fornito le istruzioni per la compilazione del 

modello stesso. 

 

Se viene accertata la mancanza, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno 

diritto alla detrazione in capo al condomino, l’Amministrazione recupera il credito 

corrispondente nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni. 

 

Se, invece, viene accertata l’indebita fruizione del credito, anche parziale, da parte del 

cessionario, il relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni, è recuperato nei 

suoi confronti. 

 

Interventi combinati per riduzione rischio sismico e riqualificazione 

energetica 

 

La legge di bilancio 2018 ha introdotto una nuova detrazione quando si realizzano 

interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, 

finalizzati congiuntamente: 

 

• alla riduzione del rischio sismico 

• alla riqualificazione energetica. 

 

In questi casi, dal 2018 si può usufruire di una detrazione pari: 

 

• all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore 

• all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori. 

 

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si applica su un 

ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle 

unità immobiliari di ciascun edificio. 

 

ATTENZIONE 

 

Queste detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per gli 

interventi antisismici sulle parti condominiali precedentemente indicate (75 o 85% su un 

ammontare non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari 

di ciascun edificio) e a quelle già previste per la riqualificazione energetica degli edifici 

condominiali (pari al 70 o 75% su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro 

moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio). 

 

4. ACQUISTO DI CASE ANTISISMICHE 

 

Il decreto legge n. 50/2017 (art. 46-quater) ha previsto un nuovo incentivo per 

l’acquisto di case antisismiche, che consiste in una detrazione d’imposta. 

 

Quando si può avere la detrazione 

 

Se gli interventi per la riduzione del rischio sismico che danno diritto alle più elevate 

detrazioni del 70 o dell’80% sono effettuati nei Comuni che si trovano in zone 

classificate a “rischio sismico 1”, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, 

chi compra l’immobile nell’edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari al: 

 

• 75% del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, come riportato nell’atto 

pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi deriva una 

riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio 

inferiore 

• 85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di 

compravendita, se la realizzazione degli interventi comporta una riduzione del 

rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore. 

 

Attenzione 

 

Il decreto legge n. 34/2019 ha esteso queste detrazioni agli interventi effettuati nei Comuni 

che si trovano in zone classificate a rischio sismico 2 e 3. 

 

La detrazione deve essere ripartita in 5 rate annuali di pari importo e la spesa su cui 

applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro per unità 

immobiliare per ciascun anno. 

 

Le zone classificate a rischio sismico sono quelle individuate dall’ordinanza del 

Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella 

Gazzetta Ufficiale n. 108 dell’11 maggio 2006. 

 

La ricostruzione dell’edificio può determinare anche un aumento volumetrico rispetto a 

quello preesistente, sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale 

variazione. Gli interventi, inoltre, devono essere eseguiti da imprese di costruzione o 

ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione 

dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile. 

 

La cessione del credito 

 

I beneficiari di queste agevolazioni possono decidere, in luogo della detrazione, di 

cedere il credito corrispondente alle imprese che hanno effettuato i lavori o ad altri 

soggetti privati, che a loro volta hanno la possibilità di cedere il credito ricevuto. 

 

Non è possibile effettuare la cessione nei confronti di istituti di credito e intermediari 

finanziari. 

 

5. IL QUADRO RIASSUNTIVO DEI BENEFICI FISCALI 

 

LE DETRAZIONI IRPEF E IRES PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI 

 

(spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021) 

 

PERCENTUALI di detrazione 50%. 

70%, per le singole unità immobiliari, se si passa a una classe di rischio inferiore. 

80%, per le singole unità immobiliari, se si passa a due classi di rischio inferiore. 

 

75%, per gli edifici condominiali, se si passa a una classe di rischio inferiore. 

 

85%, per gli edifici condominiali, se si passa a due classi di rischio inferiori. 

 

IMPORTO MASSIMO 

 

delle spese 

 

96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno 

 

96.000 euro moltiplicato per il numero 

 

delle unità immobiliari di ciascun edificio, 

 

per gli interventi sulle parti comuni di edifici condominiali 

 

RIPARTIZIONE 

 

della detrazione 

 

5 quote annuali 

 

IMMOBILI INTERESSATI 

 

qualsiasi immobile a uso abitativo (non solo l’abitazione principale) e immobili adibiti ad attività produttive 

 

l’immobile deve trovarsi in una delle zone sismiche 1, 2 e 3 

 

LA DETRAZIONE PER L’ACQUISTO DI UN’UNITÀ IMMOBILIARE ANTISISMICA 

 

(in vigore dal 2017) 

 

PERCENTUALI 

 

di detrazione 

 

75% del prezzo di acquisto 

 

(se si passa a una classe di rischio inferiore) 

 

85% del prezzo di acquisto 

 

(se si passa a due classi di rischio inferiori) 

 

IMPORTO MASSIMO 

 

su cui calcolare 

 

la detrazione 

 

96.000 euro per ogni unità immobiliare 

 

RIPARTIZIONE 

 

della detrazione 

 

5 quote annuali 

 

LE CONDIZIONI 

 

• gli immobili interessati sono quelli che si trovano nei Comuni 

ricadenti in una zona classificata “a rischio sismico 1” (anche “2” e 

“3”, a seguito della disposizione introdotta dal Dl n. 34/2019) 

• devono far parte di edifici demoliti e ricostruiti per ridurre il rischio 

sismico, anche con variazione volumetrica rispetto al vecchio edificio 

• i lavori devono essere stati effettuati da imprese di costruzione e 

ristrutturazione immobiliare che entro 18 mesi dal termine dei lavori 

vendono l’immobile 

 

EDIFICI CONDOMINIALI: LA DETRAZIONE PER GLI INTERVENTI COMBINATI 
ANTISISMICI E DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 

 

(in vigore dal 2018) 

 

PERCENTUALI 

 

di detrazione 

 

80% se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore 

 

85% se a seguito degli interventi effettuati si passa a due classi di rischio inferiori 

 

IMPORTO MASSIMO 

 

su cui calcolare la detrazione 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio 

 

RIPARTIZIONE 

 

della detrazione 10 quote annuali 

 

LE CONDIZIONI 

 

• gli interventi devono essere effettuati su edifici condominiali che si 

trovano nei Comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 

• i lavori devono essere finalizzati congiuntamente alla riduzione del 

rischio sismico e alla riqualificazione energetica 

 

ATTENZIONE: queste detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste 

 

per gli interventi antisismici e per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali 

 

6. I DOCUMENTI UTILI 

 

Di seguito, la documentazione necessaria per usufruire delle detrazioni. 

 

DETRAZIONI DELLE SPESE SOSTENUTE PER GLI INTERVENTI ANTISISMICI: 

 

• comunicazione preventiva all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria in base alle 

vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri; in essa deve risultare la 

data di inizio dei lavori 

• abilitazioni amministrative dalle quali risulti data di inizio e tipologia dei lavori; in 

assenza di abilitazioni, autocertificazione che attesti la data di inizio e la detraibilità 

delle spese sostenute 

• bonifico bancario o postale, anche on line, da cui risulti la causale del versamento, 

il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva (o il codice fiscale) 

del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (per i contribuenti tenuti a 

tale modalità di pagamento) 

• fatture o ricevute fiscali idonee a dimostrare il sostenimento della spesa di 

realizzazione degli interventi 

• altri documenti relativi alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere 

eseguito con bonifico (per esempio, per i pagamenti degli oneri di urbanizzazione, 

delle ritenute d’acconto operate sui compensi, dell’imposta di bollo e dei diritti 

pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori) 

• autocertificazione attestante che l’ammontare delle spese sulle quali è calcolata la 

detrazione da parte di tutti gli aventi diritto non eccede il limite massimo ammissibile 

• dichiarazione dell’amministratore del condominio che attesti di aver adempiuto a 

tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l’entità della somma corrisposta 

dal condomino e la misura della detrazione 

• per il condominio minimo, in mancanza del codice fiscale, autocertificazione che 

attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari 

facenti parte del condominio 

• copia dell’asseverazione della classe di rischio dell’edificio precedente l’intervento e 

quella conseguibile a seguito dell’esecuzione dell’intervento progettato 

• copia dell’attestazione della conformità degli interventi eseguiti al progetto 

depositato, come asseverato dal progettista 

• atto di cessione dell’immobile, quando lo stesso contiene la previsione che il diritto 

alla detrazione sarà mantenuto in capo al cedente. 

 

DETRAZIONI PER L’ACQUISTO DI CASE ANTISISMICHE: 

 

• atto di acquisto dell’immobile 

• documentazione da cui risulti 

– la tipologia di intervento effettuato 

– la zona sismica nella quale è ubicato l’immobile 

– la data di conclusione dei lavori 

– l’efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico. 

 

7. PER SAPERNE DI PIÙ: NORMATIVA E PRASSI 

 

NORMATIVA 

 

Dpr 917/1986 – Testo unico delle imposte sui redditi – art. 16-bis (detrazione delle 

spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica 

degli edifici) 

 

Legge 449/1997 – art. 1 (legge istitutiva della detrazione degli interventi di recupero 

del patrimonio edilizio) 

 

Dm 41/1998 (regolamento per l’attuazione delle disposizioni sulle detrazioni per le 

spese di ristrutturazione edilizia) 

 

Dl 63/2013 – art. 16 (proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione 

edilizia e per l’acquisto di mobili) 

 

Legge 232/2016 – art. 1 comma 2 (proroga delle maggiori detrazioni e introduzione di 

nuove disposizioni per gli interventi antisismici) 

 

Dm 28 febbraio 2017 e Dm 7 marzo 2017 (linee guida per la classificazione del rischio 

sismico delle costruzioni) – decreti pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti 

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 giugno 2017 (modalità di 

cessione del credito relativo alla detrazione per gli interventi di adozione di misure 

antisismiche realizzate sulle parti comuni degli edifici – spese sostenute dal 1° gennaio 

2017 al 31 dicembre 2021) 

 

Dl 50/2017 – arti. 46-quater (incentivi per l’acquisto di case antisismiche) 

 

Legge 205/2017 – art. 1 comma 3 (proroga maggiori detrazioni e altre disposizioni) 

 

Legge 145/2018 – art. 1 comma 67 (proroga maggiori detrazioni) 

 

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2019 (punto 9 – 

disponibilità del credito acquisito dal cessionario, o ceduto ai fornitori, per le spese 

sostenute dal 1° gennaio 2019) 

 

Dl n. 34/2019 – art. 8 (detrazioni acquisto case antisismiche: estensione alle zone 

classificate a rischio sismico 2 e 3) e art. 10, comma 2 (possibilità di usufruire, in 

luogo della detrazione, di un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto 

al fornitore) 

 

CIRCOLARI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

n. 29/E del 18 settembre 2013 – punto 2.2 (interventi antisismici in zone ad alta 

pericolosità) 

 

n. 7/E del 4 aprile 2017 (spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni 

d’imposta, crediti d’imposta) 

 

n. 7/E del 27 aprile 2018 (spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni 

d’imposta, crediti d’imposta) 

 

n. 11/E del 18 maggio 2018 (cessione del credito corrispondente alla detrazione 

spettante per interventi di efficienza energetica) 

 

n. 17/E del 23 luglio 2018 (cessione del credito corrispondente alla detrazione 

spettante per gli interventi di efficienza energetica nonché per gli interventi relativi 

all’adozione di misure antisismiche) 

 

RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

n. 147/E del 29 novembre 2017 (regole sulla detrazione per i lavori antisismici) 

 

n. 22/E del 12 marzo 2018 (detrazione per lavori antisismici eseguiti su immobili 

destinati alla locazione) 

 

n. 34/E del 27 aprile 2018 (interventi di demolizione e ricostruzione) 

 

n. 58/E del 25 luglio 2018 (istituzione codice tributo per la cessione del credito 

d’imposta corrispondente alla detrazione spettante per interventi relativi all’adozione di 

misure antisismiche (sismabonus), effettuati sulle parti comuni degli edifici) 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 

 

sito dell’Agenzia delle entrate “Modelli di dichiarazione” 

 

I documenti di normativa e di prassi indicati sono reperibili attraverso il servizio curato dal 

CERDEF (Centro di Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria), presente sul sito 

del Dipartimento delle Finanze 

 

ECOBONUSCASE è un progetto di Win & Max srl, Viale Venezia 15 b, 30026 PORTOGRUARO VE, C.F. E P.IVA 04451010278, ISCRITTA AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI VENEZIA REA VE 416179

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